Art. 29.
(Garanzia di terzi per l'accesso al lavoro).

      1. L'impresa, l'associazione legalmente riconosciuta, l'ente pubblico o il cittadino

 

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e la cittadina italiani o stranieri regolarmente soggiornanti, che intendano farsi garanti dell'ingresso di un cittadino o una cittadina stranieri per consentire loro la ricerca di un lavoro, ovvero la partecipazione a corsi di studio o di ricerca o a corsi di formazione professionale, devono presentare apposita richiesta nominativa alla questura della provincia di residenza. La richiesta di garanzia di terzi di cui al presente comma può essere presentata anche quando sono esaurite le quote disponibili stabilite dal decreto di cui all'articolo 7, comma 7.
      2. Il richiedente ai sensi del comma 1 deve produrre idonea documentazione attestante la disponibilità finanziaria di una somma equivalente a cinque mensilità dell'assegno sociale come definito per l'anno in corso alla data di presentazione della richiesta, anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa.
      3. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 53 può prevedere la formazione e le modalità di tenuta di un elenco degli enti e delle associazioni ammessi a prestare la garanzia ai sensi del comma 1 del presente articolo.
      4. La questura, ricevuta la richiesta di cui al comma 1, verifica che a carico del lavoratore straniero, per il quale si richiede l'ingresso, non vi sono requisiti ostativi all'ingresso in Italia ai sensi della presente legge.
      5. Effettuate le verifiche di cui al comma 4, le questura emana il provvedimento di rilascio o di rifiuto del nulla osta, entro quaranta giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta.
      6. In caso di rilascio del nulla osta ai sensi del comma 5, la questura comunica il nominativo e i dati anagrafici del cittadino e della cittadina stranieri al Ministero degli affari esteri, ai fini dell'attribuzione del codice ACIVI.
      7. Il Ministero degli affari esteri, entro sette giorni lavorativi dalla ricezione del nulla osta ai sensi del comma 6, provvede ad attribuire al cittadino e alla cittadina stranieri il codice ACIVI.
 

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      8. Decorsi i termini di cui al comma 5, in assenza di un provvedimento espresso da parte dell'amministrazione competente, il nulla osta si intende rilasciato, sempre che non siano esaurite le quote massime stabilite dal decreto di cui all'articolo 7, comma 7.
      9. Entro quindici giorni lavorativi dall'ingresso, salvi i casi di forza maggiore espressamente motivati, il cittadino e la cittadina stranieri che siano entrati in Italia a seguito di garanzia di terzi devono recarsi presso la questura per il rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 10.
      10. Al cittadino e alla cittadina stranieri che abbiano fatto ingresso con la garanzia di cui al presente articolo è rilasciato un permesso di soggiorno per ricerca di lavoro.